1) PREMESSA
La Dichiarazione di Rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 ed è un documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità prevista dalla Legge 46/90 e regolamentata dal D.P.R. 447/91 con lo scopo di andare a sanare dal punto di vista documentale quegli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non
fosse presente o reperibile. Risulta quindi fondamentale la definizione dell’ambito temporale su cui può agire la Dichiarazione di Rispondenza, che riguarda i soli impianti realizzati tra la data dell’entrata in vigore del D.P.R. 447/91 (e contestuale nascita della Dichiarazione di Conformità) ed il 27/03/2008 (data dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 con l’introduzione della Dichiarazione di Rispondenza).
A riguardo devono essere ben chiare le seguenti definizioni:
REGOLA DELL’ARTE
La locuzione regola d’arte indica l’insieme delle tecniche considerate corrette per l’esecuzione di determinate lavorazioni, in genere artigianali, e della realizzazione di opere.
LINEE GUIDA
Le linee guida sono un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Tali norme sono una base di partenza per l’impostazione di comportamenti e modus operandi condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia private, sia pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale e così via.
Prevalentemente non si tratta di procedure obbligatorie (in questo caso si parla di protocollo, di codice o procedura).
BUONA PRATICA PROFESSIONALE
La buona pratica professionale è uno standard di etica e di qualità necessari alla progettazione.
REGOLE DI PRUDENZA
Le regole di prudenza definiscono i principi della “retta norma dell’azione”, una disposizione stabile che orienta le scelte progettuali verso l’equilibrio delle valutazioni.
DISCREZIONALITÀ PROFESSIONALE
Si introduce il termine di discrezionalità professionale quando le leggi e le norme tecniche in vigore disciplinano solo alcuni aspetti delle procedure, lasciando quindi un margine di scelta tra più possibilità di attuazione ugualmente lecite. Il caso più significativo di discrezionalità si ha quando la norma stabilisce il fine che deve essere conseguito ma non disciplina o disciplina solo in parte i modi per conseguirlo, lasciando così al professionista un margine di scelta al riguardo.
2) REQUISITI IMPIANTI
Gli impianti per i quali si intende rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza devono essere conformi alla Regola dell’Arte. Sono conformi alla Regola dell’Arte gli impianti che rispettano, al momento della loro messa in servizio, la legislazione vigente, la normativa tecnica, le regole di “perizia” (il cui impiego si
impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso). Importanza hanno i requisiti essenziali di sicurezza che devono essere dimostrati dal professionista, fermo restando il rispetto della legislazione vigente all’atto della messa in esercizio dell’impianto, mediante la oculata scelta delle norme tecniche (europee e nazionali) applicabili all’impianto in esame, come evidenziato nell’art. 5 comma 3 e nell’art. 6 comma 1 D.M. 37/08.
3) QUANDO RILASCIARE LA DiRi
Il D.M. 37/08 all’art. 7 comma 6 e all’art. 8 comma 3 richiede, per il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza, il rispetto di alcune specifiche condizioni “necessarie e sufficienti” come di seguito precisato:
- quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008;
- quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge (cfr par.7.1).
4) REQUISITI DI CHI PUO’ REDIGERE LA DiRi
Bisogna considerare che la differenza fondamentale tra la Conformità e la Rispondenza è che mentre la prima è un’operazione invasiva, in cui si modifica effettivamente l’impianto, per cui chi lo installa sa che materiali ha utilizzato e che leggi ha seguito, la Dichiarazione di Rispondenza non va a modificare nulla, ma è redatta in seguito ad un’ispezione visiva dell’impianto, valutando la conformità alle normative.
Per questo motivo, essendo necessaria una maggiore esperienza, le persone che possono redigere la DiRi sono meno rispetto a quelle che possono redigere la DiCo. Questo significa che, per esempio, se un tecnico che installa il nuovo impianto dell’energia elettrica può rilasciare una DiCo, potrebbe non poter rilasciare una DiRi per l’impianto del gas che non viene modificato.
I professionisti che possono rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza, come ci spiega l’Art. 7, Co. 6, del DM 37/08, sono:
- Se l’impianto non è soggetto ad un obbligo di progetto da parte di un professionista, la possono rilasciare sia un installatore abilitato che ricopre il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa di installazioni e che operi da almeno 5 anni, sia un professionista iscritto all’ordine professionale (un ingegnere o un architetto) che ha esercitato da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata solo dal professionista iscritto all’ordine professionale, sempre con esperienza di almeno 5 anni nel settore a cui l’impianto si riferisce.
5) RIFERIMENTI PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
5.1) ELEMENTI ESSENZIALI
“…sotto la propria personale responsabilità…”
“…in seguito a sopralluogo ed accertamenti…”
Poiché la Dichiarazione di Rispondenza sostituisce a tutti gli effetti la Dichiarazione di Conformità, è fondamentale che siano compilati tutti i campi del modello allegato, che riassumono le caratteristiche salienti dell’impianto in esame, del proprietario/committente e del soggetto sottoscrittore.
Inoltre, ai fini del rilascio della Dichiarazione di Rispondenza, devono essere svolti obbligatoriamente sull’impianto gli accertamenti previsti dalla normativa tecnica applicabile e suggeriti dall’esperienza professionale (esami a vista, prove e misure). Tali accertamenti devono essere condotti e documentati nel modo più preciso e rigoroso possibile.
Fondamentali, da riportarsi nei documenti facenti parte della Dichiarazione di Rispondenza, i seguenti elementi:
- la data, il luogo degli accertamenti;
- la persona che ha condotto gli accertamenti;
- l’oggetto degli accertamenti;
- le modalità degli accertamenti;
- i riferimenti legislativi applicabili;
- i riferimenti normativi applicati;
- l’esito degli accertamenti.
5.2) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER PARTI DI IMPIANTO
I limiti di applicazione della Dichiarazione di Rispondenza sono i medesimi della Dichiarazione di Conformità indicati nel DM 37/2008. Nel caso in cui si renda necessario redigere una Dichiarazione di Rispondenza per una porzione di impianto è compito del professionista incaricato identificare in modo inequivocabile e documentato i limiti di applicazione della stessa.
5.3) IMPIANTI NON RISPONDENTI ALLA REGOLA DELL’ARTE
L’impianto per il quale è stato richiesto il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza può essere parzialmente non conforme alla Regola dell’Arte. In tal caso viene suggerita la seguente procedura:
- suddividere l’impianto in sezioni distinte e identificabili con certezza:
■ quella conforme alla Regola dell’Arte;
■ quella non conforme alla Regola dell’Arte. - redigere la Dichiarazione di Rispondenza per la sezione di impianto adeguata e pertanto certificabile;
- progettare ai sensi dell’art. 5 del D.M. 37/08 gli interventi di adeguamento della sezione non conforme;
- realizzare gli interventi di adeguamento per mezzo di imprese abilitate ai sensi dell’art 3 del D.M. 37/08;
- acquisire la Dichiarazione di Conformità redatta dall’impresa esecutrice delle opere completa degli allegati obbligatori per la parte oggetto di adeguamento;
- riunire in un fascicolo la Dichiarazione di Rispondenza e la Dichiarazione di Conformità da consegnare alla committenza.








6) QUANDO SCADE LA CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA?
La dichiarazione di rispondenza, come nel caso del certificato di conformità, non ha una scadenza.
Il certificato resta valido fino a quando non interverrai sull’impianto senza certificarlo e tutto si manterrà integro! Se l’impianto dovesse subire dei danneggiamenti o se volessi apportare delle modifiche contatta il tecnico, pena la perdita della rispondenza.
7) MODELLO PRECOMPILATO DiRi
Di seguito si riporta un modello di dichiarazione di rispondenza in pdf precompilato da scaricare.
8) MODELLO PRECOMPILATO RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA
Riguardo il Rapporto Tecnico di Verifica vedi post all’indirizzo
Scarica il modello precompilato del Rapporto Tecnico di Verifica (www.progettogas.it)
Di seguito vengono riportati altri modelli di DiRi e RTV valevoli per altri campi impiantistici (idrici, elettrici…)


Ottimo lavoro, chiaro, ben articolato ed esaustivo
Grazie, mi avete risolto un problema tecnico con semplicità e precisione.