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Distanza apparecchi a gas da contatori sia elettrici o a gas

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La domanda ci è stata posta da un installatore che doveva installare su balcone una caldaia sullo stesso lato dove era posizionata la mensola porta contatore. La risposta è data al punto 4.1 della UNI CIG 7129-2:2015. Per completezza della problematica si riportano tutti i casi riportati e precisamente:

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE
Prescrizioni generali
Per ogni tipologia di installazione devono essere scelti e utilizzati materiali, componenti e apparecchi dichiarati idonei all’impiego previsto e conformi alle norme applicabili nel rispetto della legislazione vigente.
In conformità alla presente norma. non ‘e consentita l’installazione di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma nei seguenti casi:
– impianti nuovi;
– installazione di apparecchi in impianti esistenti;
– sostituzione di apparecchi;
– trasformazione o rifacimento di impianti.
Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1.5 m da eventuali contatori siano essi elettrici o del gas (figura 1).

Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, é necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali dispersioni di gas possano trovare punti di innesco.
Gli apparecchi a gas devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza elettrica (per esempio: CEI 64—8).
Gli apparecchi a gas non possono essere installati sulla proiezione verticale del piano di cottura (figura 2).
Non é consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non é consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente rimessi a nuovo.

Installazione di apparecchi all’esterno
Si considerano idonei all’installazione all’esterno gli apparecchi a gas per i quali il fabbricante dichiari esplicitamente tale possibilità sulla documentazione tecnica e sui libretti d’uso e manutenzione.
In ogni caso per l’installazione devono essere rispettate le normative vigenti nonché le istruzioni e le avvertenze fornite dal fabbricante.
Nel caso di impianti alimentati con gas avente densità relativa superiore a 0,8 (GPL), gli apparecchi devono distare non meno di 2 m da:
– cavita, depressioni, canalizzazioni drenanti, pozzetti, tombini, caditoie e simili se non sifonati;
– aperture comunicanti con locali aventi pavimento al disotto del piano di campagna;
– bocche di lupo e scannafossi.

Installazione di apparecchi in vano tecnico
Gli apparecchi a gas possono essere installati in appositi vani tecnici ubicati all’interno o all’esterno degli edifici.
I vani tecnici ricavati nelle strutture edili devono essere aerati e realizzati in modo tale da impedire che eventuali dispersioni di gas possano accumularsi e diffondersi nelle strutture stesse.
I vani tecnici devono essere dotati di almeno un’apertura permanente di aerazione, rivolta verso l’esterno, di superficie non minore di 100 cmq;
In alternativa all’apertura di aerazione, i vani tecnici possono essere aerati tramite canali di aerazione di sezione non minore di 150 cmq. In caso di installazione di apparecchi diversi dal tipo C, il vano tecnico deve, inoltre, essere dotato di idonea ventilazione dimensionata e realizzata secondo Ia presente norma.
Non si considerano vani tecnici gli armadi tecnici o i telai da incasso forniti dal fabbricante come parte integrante dell’apparecchio.

Installazione di apparecchi all’interno dei locali non presidiati
| locali non presidiati, nei quali sono installati apparecchi di qualsiasi tipo, devono essere sempre aerati e, ove necessario, ventilati. Per I’installazione in locali non presidiati è necessario rispettare i requisiti di cui ai punti precedenti, quando inerenti.

ldoneità dei locali di installazione (inclusi i vani tecnici)
Le pareti, i soffitti e i pavimenti dei locali di installazione non devono presentare crepe, fessurazioni, fori, tali da consentire accidentali infiltrazioni di gas nelle strutture edili.
Di seguito sono riportate Ie prescrizioni e i divieti specifici sui locali d’installazione.
Prescrizioni e divieti
– E’ vietata l‘installazione di apparecchi di utilizzazione nei seguenti locali o ambienti costituenti le parti comuni dell’edificio condominiale: scale interne o altri elementi costituenti via di fuga (per esempio: pianerottoli e androni).
– E’ possibile installare apparecchi di utilizzazione all’interno di locali condominiali quali cantine, androni, lavanderie, solai, sottotetti, se collocati all’interno di vani tecnici (conformi al punto precedente) di pertinenza esclusiva di ogni singola unita immobiliare e accessibili solo all’utilizzatore, aventi aperture o canali di aerazione ed eventuale ventilazione rivolti esclusivamente verso I’esterno.
– E’ possibile installare apparecchi di utilizzazione, destinati ad uso condominiale, all’interno di locali condominiali ad uso comune quali cantine, androni, Iavanderie, solai, sottotetti, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzioni incendi quando applicabili, purché tali apparecchi siano accessibili solo da parte del responsabile dell’impianto.
– E’ vietata l’installazione di apparecchi di utilizzazione all’interno di locali con pericolo di incendio (per esempio: autorimesse, box, motorimesse con capacità di parcamento non minore di 4 motoveicoli) e all’interno di locali potenzialmente pericolosi. Tale limitazione si applica anche ai canali da fumo, ai condotti di evacuazione dei prodotti della combustione e ai condotti di aspirazione dell’aria comburente.
Tuttavia. i locali di installazione degli impianti alimentati a gas naturale e degli apparecchi di portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW possono comunicare direttamente con le autorimesse fino a 9 posti auto e non oltre il secondo piano interrato (compreso i singoli box) purché Ia comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco E 120 e i locali di installazione siano aerati.
I locali di installazione degli impianti alimentati a gas avente densità relativa maggiore di 0.8 e degli apparecchi di portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW possono comunicare direttamente con le autorimesse fino a 9 posti auto purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco E 120 e i locali di installazione siano aerati.
– E’ vietata l’installazione degli apparecchi di cottura e degli apparecchi di tipo A e B nei locali adibiti a camera da letto. Nei monolocali e ammessa l’installazione di apparecchi di cottura purché dotati del dispositivo di sorveglianza di fiamma.
– E’ vietata l’installazione di apparecchi di tipo A e B in locali nei quali siano presenti generatori di calore a legna (o combustibili solidi in genere) e in locali con essi comunicanti.
– E’ vietata l’installazione di apparecchi di tipo B nei locali uso bagno e nei gabinetti.
L’installazione nei gabinetti e consentita nel solo caso di sostituzione di apparecchi esistenti collegati a canne fumarie collettive ramificate, qualora non sia possibile l’installazione di un apparecchio di tipo C collegato ad un nuovo sistema fumario (per esempio: camino, condotto intubato, terminale di scarico a parete). Nel caso di installazione di apparecchi di tipo B nei gabinetti e necessario maggiorare I’apertura di ventilazione (calcolata secondo quanto previsto dalla norma) del 50% con un minimo di 200 cmq.
– E’ vietata I’installazione di apparecchi di tipo A:
– nei locali uso bagno, gabinetti, camere da letto e monolocali;
– nei locali con volume minore di 1,5 m3 per ogni kW di portata termica installata e minore di 12 mc;
– in un unico locale, se la portata termica nominale complessiva dei medesimi e maggiore di 15 kW.
– E’ vietata l’installazione di apparecchi alimentati con gas aventi densità relativa maggiore di 0,8 in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna. Se il profilo altimetrioo del piano di campagna é obliquo rispetto al pavimento del locale ed in parte è inferiore al pavimento, l’installazione é consentita nel caso in cui Ie aperture di aerazione o i dispositivi per I’aerabilità (porte o portefinestre) siano rivolte verso il piano di campagna più basso (figure 3).
– E’ vietato installare apparecchi alimentati con gas aventi densità relativa maggiore di 0,8 in locali con pavimento al di sopra del piano di campagna ma cornunicanti (anche tramite scale o rampe) con locali aventi pavimento al di sotto del piano di campagna, fatto salvo il caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni (figure 4a e 4b):
– il locale di installazione sia aerato;
– la soglia tra il locale di installazione e gli altri locali sia rialzata di almeno 15 cm rispetto al filo inferiore dell’apertura di aerazione;
– I’apertura di aerazione consenta di evacuare eventuali dispersioni di gas verso l’esterno;
– I’ambiente esterno non presenti, entro 1,5 m dall’apertura di aerazione, ostacoli (esempio: muri, terrapieni), caditoie, finestre, aperture di ventilazione o griglie.

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14 Risposte a “Distanza apparecchi a gas da contatori sia elettrici o a gas”

  1. Buongiorno vorrei cortesemente chiedere cosa sono i setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali fughe di gas possano trovare punti di innesco, preciso, in che materiale va creato il setto separatore? La caldaia ed il contatore sono entrambi nella propria cassetta. Grazie

    1. Buongiorno,
      La sua richiesta è pertinente e responsabile. Solitamente il problema è a monte cioè in fase di realizzazione di impianto. Sicuramente l’impianto gas è stato eseguito successivamente alla posa del contatore elettrico ed è obbligo della ditta installatrice posizionare le apparecchiature gas ad idonea distanza da apparecchiature elettriche al fine di evitare possibili punti di innesco in ambienti dove si può accumulare gas che in presenza di dati quantitativi d’aria può diventare miscela esplosiva. Il problema è allora evitare accumolo di gas a seguito di perdite, ecco perchè gli incassi delle apparecchiature devono essere sigillati con malta cementizia nella parte muraria e lo sportello del vano deve prevedere delle aperture di aerazione al fine di smaltire eventuali perdite all’esterno ed essere facilmente individuabili. La sigillature serve proprio a delimitare i setti di cui si parla, setti in muratura impermeabili al gas. Quando le distanze sono inferiori ai valori fissati dalla UNI 7129:2015 si deve fare particolare attenzione alla sigillatura atta a rendere impermeabile il vano e quindi la parte, normalmente muraria (setto) di separazione tra le apparecchiature . Se le apparecchiature sono a vista e la distanza è inferiore ad 1,5 m dobbiamo creare noi il setto che deve essere sia impermeabile al gas che isolante elettricamente quale può essere un setto realizzato in gesso. Il setto deve avere geometria tale da assolvere al compito preposto, sporgere dalla parete 20-30 cm e avere altezza tale da sbordare oltre le estremità del contatore elettrico di 20-25 cm.
      Se quanto riportato solleva ulteriori dubbi non esiti a ricontattarci. Buon lavoro.

      1. salve,
        mi intrometto nella conversazione per un chiarimento in tema: avendo 1,2 metri di distanza tra caldaia e parete del vano, e’ permesso inserire il contatore in scatola stagna tipo IP65, o e’ necessario proprio provvedere a parete divisoria completa, dividendo l’ intero vano in due?
        tra l’altro, si parla di contatori ma non di quadri elettrici..cioe’ un quadro puo’ essere installato nel vano della caldaia anche a < 1,5m?
        cordialmente,
        Stefano

        1. La UNI CIG 7129-2:2015 al punto 4.1 recita quanto segue: Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1.5 m da
          eventuali contatori. siano essi elettrici o del gas. Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, é necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali dispersioni di gas possano trovare punti di innesco. Gli apparecchi a gas devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza elettrica (per esempio: CEI 64—8).
          Il problema è sempre quello di EVITARE punti di innesco, per cui si consiglia di rispettare la norma. Riguardo la protezione IP65 questa garantisce l’interno da polvere e getti d’acqua e non è specifico per ambienti con pericolo di esplosioni.

        2. Buongiorno, uno scaldabagno a camera stagna con scarico in facciata può essere installato a meno di 1,5 metri da un contatore del gas?

          1. La UNI CIG 7129-2:2015 al punto 4.1 recita quanto segue: Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1.5 m da eventuali contatori. siano essi elettrici o del gas. Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, é necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali dispersioni di gas possano trovare punti di innesco. Gli apparecchi a gas devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza elettrica (per esempio: CEI 64—8).
            Il problema è sempre quello di EVITARE punti di innesco, per cui si consiglia di rispettare la norma.

  2. Buonasera sto ristrutturando casa e mi chiedevo quale dev’essere la distanza a norma tra piano cottura e scaldabagno a gas e tra scaldabagno e lavello? Grazie Boccafogli
    [email protected]

    1. Buongiorno. La norma da seguire è la UNI CIG 7129/2015 che riporta al punto 4 della parte 2 le varie prescrizioni e divieti. Riguardo la sua prima domanda la norma prevede che gli apparecchi a gas non possono essere installati sulla proiezione verticale del piano di cottura. Riguardo la seconda domanda, la norma non prevede nulla a riguardo, ma è sempre opportuno applicare la precedente prescrizione. Per completezza di informazioni si rimanda alla lettura del seguente post https://incoedile.altervista.org/blog/distanza-apparecchi-gas-contatori-elettrici-gas/

      1. Buongiorno, sempre sul tema in questione, vorrei sapere se uno scaldabagno a camera stagna può essere installato a meno di 1,5 metri da un contatore gas
        Grazie AM

        1. La UNI CIG 7129-2:2015 al punto 4.1 recita quanto segue: Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1.5 m da eventuali contatori. siano essi elettrici o del gas. Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, é necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali dispersioni di gas possano trovare punti di innesco. Gli apparecchi a gas devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza elettrica (per esempio: CEI 64—8).
          Il problema è sempre quello di EVITARE punti di innesco, per cui si consiglia di rispettare la norma.

  3. La distanza minima di 1,5 mt deve essere rispettata anche nel caso in cui la Caldaia (a metano) e il contatore del gas metano sono collocati all’esterno (terrazzo)? In questo caso la probabilità di innesco è praticamente nulla, stando all’aperto.

    1. Ragionamento corretto, ma la UNI CIG 7129:2015 al punto 4.1 della parte 2 non fa distinzione tra esterno e interno. E’ una prescrizione generale e va sempre rispettata.

  4. È possibile installare uno scaldabagno (solo per acqua sanitaria) all’esterno (certificato da esterno) posizionato in facciata fuori (parzialmente) del perimetro del balcone? Questo sarebbe necessario per garantire al distanza di 1,5m dal contatore del gas.
    grazie

    1. Non penso che ci siano vincoli in tal senso se non, dipendendo da regolamenti comunali, prescrizioni sulle distanze da aperture dello scarico fumi e/o consenso dello scarico a parete. Le ricordo che per le sole caldaie è obbligatorio, tranne casi legati al valore storico dell’edificio e/o installazione preesistente, lo scarico fumi tramite canna fumaria a tetto.

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