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Esecuzione impianti – Abilitazione secondo il D.M. 37/2008

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Fin dal 1990 l’attività impiantistica è stata disciplinata dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46, al fine di garantire la sicurezza e la realizzazione a regola d’arte di installazioni potenzialmente in grado di mettere a repentaglio l’incolumità e la salute dei cittadini nonché l’integrità del loro patrimonio immobiliare.

Il legislatore con la regolamentazione del settore ha inteso riservare l’attività di installazione di impianti a imprese dotate dei necessari requisiti di professionalità.

Le suddette finalità sono alla base dell’odierna normativa in vigore, il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 che ha sostituito la Legge n. 46/1990, introducendo altri campi di applicazione e prevedendo  requisiti di professionalità più stringenti per le imprese.

DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ IMPIANTISTICA
Per attività impiantistica, secondo il D.M. n. 37/2008, si intende l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione degli impianti di seguito indicati:

  1. Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori dal punto di consegna del distributore fino alle prese a spina (comprese) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere.
  2. Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere. Per impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.
  3. Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
  4. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
  5. Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas si intende l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.
  6. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
  7. Impianti di protezione antincendio. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

Le imprese possono essere abilitate anche limitatamente ad alcune delle attività indicate da ciascuna lettera purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Gli impianti in questione sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Per chiarezza quindi, sia impianti a servizio di “edifici adibiti ad uso civile” (le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili), che impianti a servizio di “edifici non ad uso civile” (sedi di società, attività industriale, attività commerciale, attività agricola, attività di produzione, attività di intermediazione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, immobili destinati a pubbliche finalità, immobili dello Stato o di Enti (pubblici, territoriali, istituzionali o economici)).

Come anche va attenzionata la precisazione della norma laddove si fa riferimento a tutti gli impianti collocati non solo all’interno degli edifici, ma anche “nelle relative pertinenze”, quindi anche in spazi esterni ma comunque destinati in modo strutturale al servizio dell’edificio.

L’ambito di applicazione del decreto n. 37/2008, oltre che agli impianti a servizio degli edifici, si estende anche agli impianti a servizio delle attività “di processo, commerciali e terziarie” che si svolgono all’interno degli edifici come  la produzione e installazione di impianti di refrigerazione per supermercati, di centrali frigorifere, di impianti di banchi e celle frigorifere, ecc. (Si veda a tale proposito la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2008, Prot. 0010368).

Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura, ovvero dal punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso e l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente.

Viene così definito il concetto di “punto di consegna” delle forniture per gli impianti posti al servizio degli edifici, prevedendo anche il caso in cui gli impianti suddetti sono alimentati da combustibile stoccato in appositi depositi. Dato che per l’installazione e messa in servizio di tali recipienti esistono numerosi prescrizioni in carico ai costruttori degli apparecchi e alle società distributrici del combustibile, sarebbe opportuno precisare che la sola fornitura in opera dei suddetti depositi, ad esclusione del collegamento degli stessi all’impianto, non è soggetta all’obbligo di abilitazione alla lettera e) dell’art. 1, comma 2, del nuovo decreto mentre il loro collegamento all’impianto e la messa in servizio di quest’ultimo è subordinata all’accertamento, da parte dell’installatore abilitato, della documentazione ove prevista dalla specifica normativa di riferimento allegando la stessa alla dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del Decreto.

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA

Premessa
I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di impiantistica sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.

Requisiti generali
I requisiti di ordine generale sono i seguenti:

  • aver raggiunto la maggiore età;
  • essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Requisiti morali
I requisiti di ordine morali sono i seguenti:

  • avere il godimento dei diritti civili;
  • non essere stato interdetto o inabilitato;
  • non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento essere stato riabilitato;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Requisiti tecnico-professionali
Le imprese sono abilitate all’esercizio dell’attività impiantistica se hanno determinati requisiti tecnico-professionali. I requisiti possono essere posseduti dal titolare individuale, dal legale rappresentante o da un responsabile preposto alla gestione tecnica.
La figura del responsabile tecnico (titolare, legale rappresentante o preposto) deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  1. Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
  2. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto + due anni continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – è sufficiente un solo anno di esperienza lavorativa).
  3. Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale + quattro continuativi di esperienza lavorativa maturata in una impresa del settore (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – sono sufficienti due anni di esperienza lavorativa).
  4. Esperienza lavorativa di tre anni consecutivi alle dipendenze di una impresa del settore in qualità di operaio installatore specializzato.
  5. Collaborazione tecnica continuativa (anche non specializzata) in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare, di una impresa del settore per sei anni (per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie –lettera d – sono sufficienti quattro anni di esperienza lavorativa).

Nella tabella che segue vengono evidenziati i periodi di inserimento in una impresa del settore richiesti a seconda del titolo di studio o all’attestato professionale posseduto.

RAPPORTO RESPONSABILE TECNICO-IMPRESA
Il responsabile tecnico deve avere con l’impresa che svolge attività di autoriparazione un “rapporto di immedesimazione”.  Tale rapporto è ritenuto esistente per le seguenti figure:

  • titolare o institore lavorante dell’impresa;
  • socio lavorante di società di persone (accomandatario in caso di società in accomandita semplice);
  • amministratore lavorante di società di capitale;
  • lavoratore dipendente (anche part-time);
  • collaboratore familiare;
  • associato in partecipazione con apporto di lavoro;
  • procuratore (dalla procura deve risultare l’attribuzione degli specifici poteri legati allo svolgimento dell’attività di installazione impianti) prestatore di lavoro somministrato (ex interinale);
  • prestatore di lavoro ripartito.

La qualifica di titolare/socio/amministratore lavorante è attestata da iscrizione all’INAIL.

NON possono instaurarsi con il responsabile tecnico rapporti di:

  • collaborazione esterna (incarico professionale)
  • lavoro intermittente
  • lavoro a progetto

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il responsabile tecnico esterno deve essere in esclusivo rapporto professionale con l’impresa e non può svolgere altre attività continuative (anche part-time) di lavoro autonomo o dipendente anche se di natura diversa rispetto a quella impiantistica. Tra le attività incompatibili vanno ricomprese anche quelle di amministratore di società, socio con poteri di amministrazione e/o rappresentanza, liquidatore di società e, ovviamente, titolare di impresa individuale.

L’incompatibilità non vale per l’imprenditore con requisiti e per il legale rappresentante legale di società con requisiti. L’amministratore con requisiti privo di legale rappresentanza è da considerarsi responsabile tecnico esterno è quindi soggetto alle incompatibilità di cui sopra.

UFFICI TECNICI INTERNI
Gli uffici tecnici interni sono strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 4 del Decreto 37/08. Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per il quali il responsabile possiede i requisiti.

Come per le imprese installatrici le imprese operanti in altri settori con struttura tecnica interna hanno diritto al rilascio del certificato camerale da cui risulti il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

A tal fine le imprese non installatrici sono tenute ad iscrivere al Repertorio economico amministrativo il responsabile tecnico preposto alla struttura interna secondo le modalità specificate nella parte seconda.

PROCEDURE
La dimostrazione del possesso dei requisiti previsti all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008, dovrà avvenire tramite autocertificazione, in ossequio alle disposizioni dettate dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, agli articoli 46 e 47.

Per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali titoli esteri abilitanti all’esercizio delle attività di impiantistica, nella dichiarazione di inizio attività dovranno essere riportati gli estremi del decreto di riconoscimento da parte del competente Ministero.

Le imprese di installazione di impianti devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

Si rammenta che le dichiarazioni rese da imprenditori e legali rappresentanti di società vengono poi verificate mediante controllo a campione (o controllo puntuale in caso di fondato motivo) in base alla vigente normativa.

N.B. Le imprese artigiane, a norma dell’art. 7 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 presentano le denunce alla Commissione provinciale per l’artigianato. La competenza dell’Ufficio del Registro delle imprese è quindi limitata alle imprese non artigiane.

In proposito si rammenta che le imprese con responsabile tecnico diverso dal titolare di impresa individuale e dal socio lavoratore di società sono da considerarsi in ogni caso non artigiane (disposto di cui all’art. 2, della legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l’artigianato) secondo il quale la figura del responsabile tecnico si identifica, come si è già detto, necessariamente con il titolare dell’impresa, qualora si tratti di ditta individuale, con uno dei soci, qualora si tratti di società.)

IL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO
Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992.

Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è inserito senza soluzione di continuità nel corpo dei certificati anagrafici, prima della firma del funzionario responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso da parte delle Camere di Commercio e delle Commissioni provinciali per l’artigianato.

Il certificato, a seconda che l’impresa sia artigiana o meno, viene rilasciato, rispettivamente, dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, o dalle Camere di Commercio (ufficio del Registro delle imprese) competenti per territorio (art. 3, comma 6, D.M. n. 37/2008).

LA PROGETTAZIONE OBBLIGATORIA DELL’IMPIANTO
Secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 1, del D.M. n. 37/2008, “per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E) e G) è redatto un progetto”.
Viene prevista l’eccezione degli impianti relativi alla lettera F) (ascensori e montacarichi), in quanto per questi tipi di impianti esiste una specifica normativa.

Soggetti abilitati alla redazione del progetto
Vengono previsti due tipi: uno più complesso, redatto da professionisti e uno semplificato, redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Per gli impianti al di sopra di determinate soglie dimensionali, la redazione del progetto deve essere affidata a professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche, mentre per le altre opere di installazione al di sotto delle medesime soglie, la redazione del progetto può essere affidata, in alternativa, al responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 5, comma 1, D.M. n. 37/2008).

In questo secondo caso viene prevista una forma di progettazione semplificata. Infatti, l’elaborato tecnico farà parte della dichiarazione di conformità è sarà costituito dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera (art. 7, comma 2, D.M. n. 37/2008).

Le soglie dimensionali
Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dovrà essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  1. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  5. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  8. impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

La documentazione da allegare al progetto
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte.
I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e’ posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto presentato e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Il progetto dovrà essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l’impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11, D.M. n. 37/2008).

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio (art. 11, comma 2 del D.M. n. 37/2008).

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto.
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell’impresa installatrice.

La dichiarazione di conformità:

  • deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L’adempimento è a cura dell’impresa installatrice;
  • deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l’impresa installatrice;
  • lo sportello unico del Comune provvede all’inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
Le norme non prevedono che l’archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico, così come la banca dati delle stesse.
I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

AVVERTENZE
Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la Camera di Commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge del 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” -Articoli 8, 14 e 16;
  • D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 – Articolo 9 “Imprese di installazione di impianti”;
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

TITOLI DI STUDIO D.M. 37/2008
(elenco indicativo e non esaustivo)
Considerata la variabilità dei titoli di studio e l’autonomia didattica e universitaria si ritiene opportuno avvisare che tali tabelle hanno valore indicativo e non esaustivo di mero orientamento al riconoscimento della corrispondente abilitazione. Inoltre, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di secondo grado di recente introduzione – Riforma Gelmini e formazione professionale regionale – si avvisa che la casistica rappresentata non è ancora pienamente consolidata, così come le denominazioni delle qualifiche che possono subire delle modificazioni. Pertanto, gli uffici camerali potranno valutare anche nello specifico le materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli.

ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Abilitanti unitamente al periodo lavorativo previsto dall’art. 4, comma 1, lettera C) D.M. 37/2008 e cioè una esperienza lavorativa consecutiva di anni 4 alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a 2 anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.
Le Regioni sono competenti in materia di formazione professionale, quindi possono essere istituiti corsi differenti in base alle esigenze del territorio e delle politiche locali in materia di avviamento al lavoro; data la varietà delle tipologie degli attestati rilasciati non è possibile indicare quelli che possono essere ritenuti abilitanti o meno per le attività in argomento.
Tuttavia la condizione necessaria per la loro validità è che riportino l’indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

TITOLI E BREVETTI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA
I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie.
Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi d formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011.

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)
Gli istituti tecnici superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Il percorso si articola in semestri e ha una durata di norma biennale (4 semestri), anche se gli I.T.S. possono istituire percorsi di 6 semestri in convenzione con le università, con un numero di ore formative complessive di 1800/2000; è previsto lo svolgimento obbligatorio di stage per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo.
Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il Diploma di Tecnico Superiore con l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.
Questi percorsi di alta formazione non sono stati espressamente contemplati nel D.M. 37/2008 per l’acquisizione dei requisiti tecnico professionali perché di recente attuazione con avvio a partire dall’anno formativo 2011-2012 (Decreto Interministeriale 7-9-2011) e di conseguenza non si è formata una consolidata attività interpretativa circa l’idoneità dei diplomi conseguiti.
Per questo e a scopo puramente informativo, senza individuare specifiche corrispondenze tra i diplomi sotto riportati e le attività di cui al D.M. 37/2008, si riportano le figure professionali potenzialmente utili ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del citato D.M. 37 in riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

  • Sistema meccanica (meccatronica);
  • Tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici;
  • Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici;
  • Sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
  • Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di
    impianti;
  • Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici;
  • Tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile.

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL’ESTERO
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all’estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni – Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

Allegati:

Decreto_ministeriale_19_maggio_2010

Decreto_Ministeriale_37_2008

Risposte_MSE

Esame_legge_46_90

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